Dal sito di Beppe Grillo: www.beppegrillo.it
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Ahinoi, ci iscriveremo alla Carboneria...
Cordialmente.
Paolo Caviglia
Guai in vista per la nostra bibliotechina...
- plovati
- sostenitore
- Messaggi: 7962
- Iscritto il: 05 ott 2005, 20:19
- Località: Italy
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Mi sembra una delle tante sfortunate uscite legislative seguite al decreto Urbani, quello che pretendeva (pretende?) che copia di tutti i siti web sia inviata alla bibliteca nazionale (e da Firenze rispondono, NO, tenetevi i vostri DVD, non sappiamo dove metterli...). E che dire della pretesa UE di prestito bibliotecario a pagamento?
Riporto un articolo della legge in vigore, che ci ha dottamente illustrato Riccardo, che dovrebbe consentire del tutto legalmente la sopravvivenza del forum e annessa bibliotechina:
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle [omissis]
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
_________
Piergiorgio
Riporto un articolo della legge in vigore, che ci ha dottamente illustrato Riccardo, che dovrebbe consentire del tutto legalmente la sopravvivenza del forum e annessa bibliotechina:
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle [omissis]
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
_________
Piergiorgio
_________
Piergiorgio
Piergiorgio
-
- R.I.P.
- Messaggi: 712
- Iscritto il: 15 ott 2005, 20:33
- Località: Italy
Insomma, come al solito, le leggi dicono tutto ed il loro contrario....
(ad uso e consumo delle manipolazioni degli avvocati....)
Scusate, ma in base a che principio qualsiasi cosa scritta su una rivista è "copyright" ?
Non mi risulta che i giornalisti paghino i diritti all' oggetto dei loro articoli, anzi.... (meglio non parlarne).
Quando si potrà vivere in contesti liberi da queste lobbie (giornalisti ed avvocati in testa....
)
PS: e la Cina ringrazia....
ciao
Mauro
http://www.webalice.it/mauro.penasa/index.html
![Evil :evil:](./images/smilies/emoticon-0116-evilgrin.gif)
(ad uso e consumo delle manipolazioni degli avvocati....)
![Very Happy :D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
Scusate, ma in base a che principio qualsiasi cosa scritta su una rivista è "copyright" ?
Non mi risulta che i giornalisti paghino i diritti all' oggetto dei loro articoli, anzi.... (meglio non parlarne).
Quando si potrà vivere in contesti liberi da queste lobbie (giornalisti ed avvocati in testa....
![Cool 8)](./images/smilies/emoticon-0103-cool.gif)
PS: e la Cina ringrazia....
![Speechless :|](./images/smilies/emoticon-0108-speechless.gif)
ciao
Mauro
http://www.webalice.it/mauro.penasa/index.html
- riccardo
- sostenitore
- Messaggi: 4547
- Iscritto il: 08 ott 2005, 02:05
- Località: Italy
Intanto inseriamo l'articolo soggetto ad integrazione, poi ragioneremo:
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
R.R.
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
SalutiDal sito di Beppe Grillo: www.beppegrillo.it
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Ahinoi, ci iscriveremo alla Carboneria...
Cordialmente.
Paolo Caviglia
Originariamente inviato da drpaolo - 19/10/2006 : 07:47:04
R.R.
Riccardo
--------------------------------
"We must believe in free will. We've got no choice.''
--------------------------------
--------------------------------
"We must believe in free will. We've got no choice.''
--------------------------------
-
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
-
- 41 Risposte
- 3773 Visite
-
Ultimo messaggio da riccardo
-
- 1 Risposte
- 164 Visite
-
Ultimo messaggio da superfigone
-
- 20 Risposte
- 726 Visite
-
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
-
- 6 Risposte
- 445 Visite
-
Ultimo messaggio da MBaudino
-
- 0 Risposte
- 172 Visite
-
Ultimo messaggio da riccardo