Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. [15]
art. 88 Costituzione, il parere di CHI?
- riccardo
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art. 88 Costituzione, il parere di CHI?
Riccardo
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"We must believe in free will. We've got no choice.''
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